Cantone competente

Per poter presentare una domanda di borsa di studio, occorre innanzitutto individuare quale è il cantone competente. Solo dopo aver chiarita la competenza, il richiedente potrà ottenere dall’ufficio cantonale tutte le necessarie informazioni, sulle modalità previste per beneficiare di un intervento finanziario.

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE ha approvato nel 1997 un modello di legge nel quale le competenze cantonali sono state regolamentate in modo uniforme. Questo modello di legge (vedere di sotto) rappresenta tuttavia solo una raccomandazione e non ha perciò carattere vincolante. Non definisce quali gruppi di persone possono effettivamente usufruire delle borse di studio, ma fornisce alle persone interessate le indicazioni necessarie per sapere a quale cantone rivolgersi.

  • Richiedenti svizzeri
    Il cantone competente per esaminare la domanda di borsa di studio è quello del domicilio di diritto civile dei genitori del richiedente.
  • Richiedenti stranieri
    Le persone che risiedono in Svizzera unicamente per seguire una formazione o per gli studi, di principio, non hanno diritto alle borse di studio.
  • Rifugiati e apolidi
    I rifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre e madre o i cui genitori abitano all’estero, hanno come domicilio legale in materia di borse di studio, il cantone che gli è stato loro assegnato.

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10024-11130-1-modellgesetz97-i.pdf
Modello di legge cantonale sulle borse di studio 1997 (PDF, 16.49 KB)
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