Disposizioni per UE-AELS
L’accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone ALC (accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone) regola l’insieme delle questioni relative al diritto che hanno, in materia di borse di studio, i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS residenti in Svizzera.
Figli
I figli dei cittadini degli Stati dell’UE e degli Stati membri dell’AELS possono richiedere le borse di studio a condizione che almeno uno dei genitori svolga un’attività professionale in Svizzera.
Impiegati / Indipendenti
I cittadini degli Stati membri dell’UE e degli Stati membri dell’AELS che lavorano in Svizzera come impiegati o indipendenti hanno pure diritto a richiedere le borse di studio nella misura in cui le loro entrate non bastano a coprire il costo degli studi e del mantenimento.
Studenti
Non hanno diritto alle borse di studio le persone residenti in Svizzera solo per seguire gli studi, che non esercitano un’attività lucrativa o che non sono figli di cittadini degli Stati membri dell’UE e degli Stati membri dell’AELS attivi in Svizzera come impiegati o indipendenti. Vedi anche Allegato I dell’Accordo, art. 24, cpv. 4

